Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può altresì imporre il divieto di svolgere comunicazione politica con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli».